Sul tema dell’assicurazione del condominio e su quella della propria abitazione privata, talvolta riscontriamo tanta confusione. Proviamo a chiarire almeno un aspetto e andiamo con ordine.
La polizza condominiale è gestita direttamente dall’amministratore del condomino, il quale sceglie le garanzie da attivare, i massimali e le eventuali franchigie anche e soprattutto facendo riferimento al budget disponibile per i premi.
Teniamo a specificare che spesso le polizze sottoscritte dai condomini non vengono rinnovate con puntualità ogni anno e in alcuni casi il ritardo del pagamento del premio non permette l’indennizzo considerato che la polizza non è in copertura.
Inoltre, l’anno successivo magari non viene nemmeno rinnovata, o ci possono essere dei tagli alle garanzie. E qui spesso cadono nell’equivoco tanti privati che pensavano di essere tutelati dall’assicurazione e invece sono esposti con il loro patrimonio personale.
Per questo motivo, spesso consigliamo ai nostri clienti di avere copia del contratto della polizza “Globale Fabbricati” per evitare un’inutile sovrapposizione di garanzie analizzando i rischi per la propria abitazione.
Dalle polizze dei condomini sono quasi sempre esclusi i danni che un’abitazione privata può arrecare a terzi, come danni da acqua condotta a seguito di rottura di tubature idrauliche, danni ai vicini di casa per l’incendio generato dal proprio appartamento, danni a terzi per oggetti caduti accidentalmente dalle finestre o dai balconi, e così via. Oltre a questa tipologia di danni ci sono quelli da fenomeno elettrico (i casi in cui i fulmini distruggono elettrodomestici, televisori, computer) e ancora da furto, rapina, spese per ricerca e riparazioni.
Inoltre nella maggior parte dei casi riscontriamo una sottoassicurazione art. 1907 c.c., cui proponiamo un esempio:
Cosa accade con l’indennizzo alla tua abitazione?
Di fatto sarà riconosciuto il valore di ricostruzione di circa il 35% in meno.
Cosa puoi fare? Anzitutto verificare se le somme assicurate sono congrue e puoi assicurarti con polizza sulla propria abitazione, art.1910 C.C., dichiarando l’esistenza della polizza condominiale.
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